Registro Imprese: le modifiche alle srl a 1 Euro e ai requisiti delle start up introdotte dal decreto lavoro in vigore dal 28 giugno 2013
Il Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 (pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28-6-2013) ha modificato l’articolo 2463- bis c.c. relativo alle s.r.l. semplificate, abolito le s.r.l. a capitale ridotto e modificato la disciplina delle start-up innovative semplificando e ampliando i requisiti per l’accesso al regime di agevolazioni.
In particolare la s.r.l. a capitale ridotto è stata abolita e assorbita dalla s.r.l. semplificata.
Le srl a capitale ridotto, già iscritte al registro imprese alla data di entrata del decreto, sono qualificate srl semplificate.
Per le s.r.l. semplificate:
1. è stato eliminato il limite di età dei 35 anni; di conseguenza la stessa potrà essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età;
2. gli amministratori potranno essere anche soggetti non soci;
3. soppresso il divieto di cessione di quote a soggetti di età superiore a 35 anni; quindi diventa libera la cessione di quote fra persone fisiche di qualsiasi età.
Per tutte le srl semplificate opera l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’istanza di iscrizione nel Registro Imprese dell’atto costitutivo (art. 3 del DL 1/2012).
Per le start up è stato modificato l’art. 25 del D.L. 179/2012.
In particolare, quanto ai requisiti cumulativi:
– è stato eliminato il requisito della detenzione da parte dei soci persone fisiche della maggioranza delle quote o azioni al momento della costituzione e per i ventiquattro mesi successivi.
Pertanto, la partecipazione alla start-up può essere detenuta in maggioranza anche da persone giuridiche sin dal momento della costituzione della società.
Quanto ai requisiti alternativi:
1. è stata ridotta la percentuale delle spese in ricerca e sviluppo; dal 20% passa al 15%;
2. con riferimento al requisito dell’impiego di personale altamente qualificato è stata introdotta la possibilità, in aggiunta alle previgenti ipotesi, di impiegare, nella misura di almeno 2/3 della forza lavoro complessiva, personale dipendente o collaboratori in possesso della laurea magistrale;
3. con riferimento al requisito della “privativa industriale” è stato inclusa la titolarità dei “diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.